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Roma, 27 marzo 2012
Circolare n. 77/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Agevolazioni fiscali – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26.3.2012.
L’Agenzia delle Entrate ha
confermato l’operatività per il 2012 delle agevolazioni fiscali previste a
favore delle imprese di autotrasporto.
Recupero del contributo SSN sui premi RCAuto-
Come
per il passato, le imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio,
possono recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ricompreso nei
premi RCAuto versato nel 2011 relativamente ai
veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate di categoria Euro 2 e superiori
e nel limite di 300 euro a veicolo. Le somme spettanti possono essere compensate
con versamenti effettuati col modello F24; il relativo codice tributo è il
6793.
Deduzione forfettaria Irpef per spese non documentate – Le imprese di autotrasporto in
conto terzi di minore dimensione (ricavi annui fino 309.874 euro) possono applicare
nella prossima dichiarazione dei redditi la deduzione Irpef forfettaria
giornaliera per i trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai soci
dell’impresa, nelle seguenti misure:
19,60 euro, per i trasporti
all’interno del comune di residenza dell’impresa;
56,00 euro, per i trasporti
all’interno della regione e nelle regioni confinanti;
92,00 euro, per i trasporto oltre i
precedenti ambiti territoriali.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.118/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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Ufficio Stampa
COMUNICATO STAMPA
Autotrasportatori,
agevolazioni al via
Prorogate anche per
il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest’anno
gli importi previsti nel 2011. Nel dettaglio:
1.
le
imprese di autotrasporto merci -conto terzi e conto proprio -possono recuperare
nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile,
per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a
trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice
tributo “
2.
per
i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui
ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo
periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2011,
nelle seguenti misure:
-56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni
confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti
nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
-92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Roma, 26 marzo
2012
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